Accesso Civico Semplice Pmv
ATTENZIONE
L'accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 1, del D. Lgs n.33/2013) è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza. Pertanto con tale diritto il privato può chiedere ad PMV S.p.A. di pubblicare i dati, i documenti, gli atti e le informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, rispetto ai quali PMV S.p.A. non abbia provveduto alla dovuta pubblicazione.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; non deve essere motivata; è gratuita e va presentata al Responsabile della Prevenzione dalla Corruzione e della Trasparenza di PMV S.p.A. nel modo seguente:
- tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail direzione@actv.it o pec pmvspa.pec@legalmail.it
- tramite posta ordinaria all’indirizzo PMV S.p.A., Via Martiri della Libertà 396, 30174 Venezia-Mestre
L’istanza va presentata utilizzando l’apposito modello
Il Procedimento
Il Responsabile della Prevenzione dalla Corruzione e della Trasparenza di PMV S.p.A dovrà concludere il procedimento di accesso civico entro 30 giorni dalla presentazione da parte del privato.
Nei casi in cui il Responsabile della Trasparenza constati l’omissione della pubblicazione di documenti, informazioni o dati, prevista per legge, lo stesso assicura la pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto. La pubblicazione va effettuata entro trenta giorni dalla richiesta di accesso civico e al richiedente sarà comunicata l'avvenuta pubblicazione, con l’indicazione del collegamento ipertestuale a quanto richiesto, all’indirizzo di posta elettronica preventivamente fornito. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il responsabile della trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Diniego o mancata risposta
Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza
Avv. Mauro Milani
Recapito telefonico: 0412722330
E_mail: direzione@actv.it
AGGIORNATO: 25/09/2017